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Le imprese che possono associarsi al Consorzio: le piccole e medie imprese avente sede su tutto il territorio nazionale.

TITOLO I - Denominazione - Sede - Durata

Denominazione - Sede - Durata - Art. 1 (Denominazione - Sede) È costituito, ai sensi degli articoli 2602 e seguenti del Codice Civile, un consorzio con attività esterna denominato Consorzio Salerno Trading. Il Consorzio ha sede legale in Salerno, presso la Camera di Commercio, in via Roma n.29. Potranno essere istituiti altrove, anche all'estero, uffici distaccati e sedi di rappresentanza con deliberazione del Consiglio direttivo. Art. 2 (Durata) La durata del Consorzio è fissata al 31 dicembre 2050.
La durata può essere prorogata oppure il Consorzio anticipatamente sciolto, con
deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei consorziati.
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TITOLO II - Scopo ed oggetto

Art. 3 (Scopo ed oggetto) Il Consorzio non ha fini di lucro.
Scopo sociale esclusivo del Consorzio è l'esportazione dei prodotti delle imprese
consorziate. Il Consorzio può pertanto curare: 1. la partecipazione delle imprese
consorziate a mostre o fiere all'estero o rivolte al mercato estero, anche attraverso
l'organizzazione e gestione di stand espositivi, show room e altre iniziative commerciali;
2. la partecipazione delle aziende consorziate a viaggi e missioni economiche italiane
nei Paesi esteri; 3. l'effettuazione di ricerche e studi di mercato concernenti
Paesi esteri; 4. lo svolgimento d'azioni di pubblicità e pubbliche relazioni in
favore dell'esportazione delle imprese consorziate, la predisposizione e la distribuzione
di cataloghi di presentazione delle imprese stesse e dei loro prodotti; 5. la raccolta
di notizie sulla clientela estera e lo scambio di notizie e informazioni fra le
imprese consorziate con la finalità di favorire l'esportazione dei loro prodotti;
6. la promozione e l'organizzazione di visite di operatori economici, giornalisti
e propagandisti esteri; 7. la promozione e la gestione di sistemi di acquisto collettivo
di materie prime e semilavorato da parte delle imprese consorziate quando ciò consenta
loro di operare riduzioni significative sui prezzi dei prodotti da esportare, nonché
l'assunzione di ordinativi da parte di clienti esteri da ripartire tra le imprese
consorziate; 8. l'assistenza in favore delle imprese consorziate nella trattazione
di affari con operatori esteri, ivi compresi i servizi di traduzione e interpretariato;
9. il rilascio di una garanzia alle imprese consorziate per il pagamento delle forniture
effettuate all'estero tramite il Consorzio attraverso la conclusione di un'apposita
convenzione assicurativa; 10. la predisposizione ed il rilascio di marchi collettivi
volti a distinguere e qualificare all'estero i prodotti esportati dalle imprese
consorziate tramite il Consorzio; 11. le attività di formazione connesse all'esportazione
dei prodotti ed all'internazionalizzazione delle imprese; 12. le attivita di ricerca
scientifica, di miglioramento dell'accesso all'informazione, di diffusione della
conoscenza, della cultura e della cooperazione internazionale; 13. lo svolgimento
di ogni altra attività volta a favorire e promuovere l'esportazione dei prodotti
delle imprese consorziate.Il Consorzio compie ogni altro atto, conclude le operazioni
commerciali, finanziarie, mobiliari e immobiliari, necessarie o utili alla realizzazione
dello scopo sociale, ivi compresi contrarre mutui con Istituti o Aziende di Credito,
prestare fideiussioni, accendere ipoteche sui beni sociali, acquisire partecipazioni
in enti, organismi e società di capitale la cui attività sia connessa al raggiungimento
diretto o indiretto delle stesse finalità. |
TITOLO III - Ammissione, recesso ed esclusione dei consorziati
- Intrasferibilità delle quote

Art. 4 (Requisiti e numero dei consorziati) I consorziati devono
essere piccole e medie imprese che esercitano le attivita di cui al primo comma,
numeri 1), 2), 3) e 5), dell'articolo 2195 del codice civile o imprese artigiane
di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443. Esse operano nei settori dell'industria,
del commercio e dell'artigianato ed hanno sede o stabilimento sul territorio nazionale.Il
numero dei consorziati è illimitato, ma non può essere inferiore a otto. Art. 5
(Ammissione dei consorziati) Chi intende essere ammesso come consorziato deve farne
domanda scritta al Consiglio direttivo. Il richiedente deve dichiarare di possedere
i requisiti di cui al precedente art. 4, e di essere a conoscenza delle disposizioni
del presente statuto, dell'eventuale regolamento interno, delle deliberazioni già
adottate dagli organi del Consorzio e di accettare il tutto senza riserve o condizioni.
Sulla domanda di ammissione delibera insindacabilmente il Consiglio direttivo. L'ammissione al Consorzio si formalizza con la sottoscrizione ed
il versamento della quota di partecipazione. Art 6 (Recesso dei consorziati) Ciascun
consorziato può recedere dal contratto consortile mediante lettera raccomandata
A/R inviata al Consorzio entro il 1° dicembre dell'anno in corso e con effetto a
decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di ricevimento della predetta
comunicazione da parte del Consorzio stesso. Nessuna somma, a nessun titolo é dovuta
al consorziato che recede dal Consorzio. |
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